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STATUTO dell’ASSOCIAZIONE
" A.P. GIANNINI ASSOCIATION " – ASSOCIAZIONE ETICO-CULTURALE e SOCIALE
Articolo 1 – Denominazione sociale
È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice civile e dalla legge n. 383/2000, l’Associazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto la denominazione: " A.P. GIANNINI ASSOCIATION " – ASSOCIAZIONE ETICO-CULTURALE e SOCIALE.
L’Associazione adotta come simbolo distintivo le lettere " A " e " P " di colore rosso dove la lettera " A " è usata anche come iniziale del termine " Associaton " il quale viene sottolineato dal prolungamento della stessa, le restanti lettere che compongono la ragione sociale sono di colore blu (come segue) " inserisci logo " il logo potrà essere anche animato .
Articolo 2 – Sede legale e sedi secondarie
L’Associazione di promozione sociale ha sede legale nel Comune di Eboli, via Cupe, 17, mentre la sede amministrativa-operativa è sita nel comune di Battipaglia alla Via Domodossola n. 65/E.
L’Assemblea straordinaria può quindi istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località sia nel territorio nazionale, comunitario ed internazionale.
I trasferimenti di sede legale all’interno del territorio comunale non necessitano di modifiche statutarie.
Articolo 3 – Lo scopo
L’Associazione di promozione sociale non ha fini di lucro.
Lo scopo dell’Associazione è:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) ETICA-CULTURA e SOCIALE;
2) assistenza sociale e socio-sanitaria;
3) assistenza sanitaria;
4) beneficenza;
5) istruzione;
6) formazione;
7) sport dilettantistico;
8) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico storico ed etico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
9) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
10) promozione dell’etica, della cultura, dell'arte e della musica;
11) tutela dei diritti civili;
12) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b)l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c)il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
i) La presente lettera è stata eliminata per effetto del verbale del Consiglio Direttivo nr. 1 del 23/09/2014.
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura, dell'arte, dell’etica e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse etico artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni
– l’assistenza sociale e socio sanitaria;
Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
É obbligatorio reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Essa opera nel territorio nazionale, comunitario ed internazionale.
Articolo 4 – La durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 5 – I mezzi economici
L’Associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
– quote e contributi degli associati;
– eredità, donazioni e legati;
– contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
– contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
– entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
– erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, lotterie, tombole, banchi e pesche di beneficenza e sottoscrizioni anche a premi;
– iniziative promozionali;
– altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’Associazionismo di promozione sociale.
I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.
I fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchire il suo patrimonio.
Articolo 6 – I soci
Sono ammessi a partecipare all’Associazione di promozione sociale tutte le persone (uomini e donne) che:
– accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno;
– condividano gli scopi dell’Associazione;
– si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.
Quattro
sono le categorie di soci:
–Soci fondatori: sono coloro che hanno costituito l’Associazione;
– Soci ordinari: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato direttivo;
- Soci honoris causa
persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale o economico a dare lustro all’Associazione e/o ai suoi ideali. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.
- Soci ad honorem
persone defunte che nel corso della loro esistenza abbiano seguito i valori permeanti dell’Associazione.
I Soci ad honorem sono eletti dal Comitato Direttivo solo all’unanimità.
Il numero dei soci ordinari é illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 giorni dall’iscrizione nel libro soci.
L’ammontare della quota annuale viene stabilito dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio.
L’Associazione svolge la propria attività grazie alla collaborazione o prestazione di lavoro volontaria e gratuita degli associati.
Tuttavia, se pure in forma eccezionale, l’Associazione ha la possibilità di ricorrere, solo in parte, a prestazioni di lavoro dipendente , a consulenze o prestazioni professionali autonome.
Articolo 7 – La domanda di ammissione
Il Comitato direttivo é l’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci.
La domanda di ammissione deve essere realizzata con le seguenti modalità:
– redatta per iscritto secondo la modulistica rilasciata dall’associazione;
– indirizzata al Comitato direttivo.
Il diniego va motivato dal Comitato direttivo.
Dal momento dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal Comitato direttivo e approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.
Non é ammessa la figura del socio temporaneo.
La quota associativa è
intrasmissibile.
Articolo 8 – Diritti dei soci
I soci aderenti all’Associazione hanno diritto come previsto dalle leggi e dal presente statuto:
– di eleggere gli organi sociali;
– di essere eletti negli stessi organi sociali;
– di informazione e di controllo.
Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito economicamente, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività svolta.
L’Associazione svolge in modo prevalente la propria attività con il supporto in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
Tutti i soci hanno diritto di accesso:
– ai documenti;
– alle delibere assembleari;
– ai bilanci e ai rendiconti;
– ai registri dell’Associazione.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Articolo 9 – I doveri dei soci
I membri dell’Associazione di promozione sociale svolgeranno la propria attività nell’Associazione:
– in modo personale;
– in modo volontario e gratuito senza fini di lucro;
– in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento dell’associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà,
probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate.
Articolo 10 – Recesso/esclusione/decadenza/decesso/
indegnità del socio
La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
– per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno;
– per recesso da comunicare per iscritto al Consiglio direttivo;
– per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Comitato direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
– per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando il socio:
a) non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
b) non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l’Associazione;
c)
danneggi in qualunque modo con il suo operato l’Associazione;
– per ritardato pagamento della quota associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dal Comitato direttivo);
– per decesso;
– per
indegnità (l'indegnità verrà riconosciuta dall’Assemblea dei soci).
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
Il recesso del socio dall’Associazione di promozione sociale deve avvenire mediante comunicazione scritta che deve essere inviata al coordinatore del Comitato direttivo di sezione.
Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
L’esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione e deve essere comunicata a mezzo lettera allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile.
Articolo 11 – Gli organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei soci;
– il Comitato direttivo;
– il Presidente.
Le cariche sociali sono assunte e svolte senza aver diritto ad alcuna retribuzione e pertanto sono a totale titolo gratuito.
Articolo 12 – L’Assemblea
L’organo sovrano dell’Associazione di promozione sociale è rappresentato dall’Assemblea dei soci.
L’Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed ordinari .
L’Assemblea è convocata:
– almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o dal Vice Presidente;
– mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice o con e-mail e/o altro mezzo elettronico o anche
sms (short message service) agli associati almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso va pubblicato nei locali della sede almeno 20 giorni prima dell’adunanza dei soci.
Nelle lettere di convocazione vanno riportati i seguenti elementi:
– il giorno, il luogo e l’ora dell’Assemblea;
– l’elenco degli argomenti da discutere.
L’Assemblea dei soci è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Il Presidente deve constatare:
– la regolarità delle deleghe;
– il diritto di partecipare all’Assemblea.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata:
– quando il Comitato direttivo lo ritenga necessario;
– quando la richiede almeno un decimo dei soci.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
Articolo 13 – L’Assemblea ordinaria
L’Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:
– eleggere il Presidente;
– eleggere il Comitato direttivo;
– approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 14;
– stabilire i limiti di rimborso delle spese relativo alle diverse voci di spesa degli amministratori dell’organizzazione;
– stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;
– pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione (es. regolamenti);
– proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
– approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Direttivo;
– fissare annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
– ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
– approvare il programma annuale dell’Associazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'
estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
Articolo 14 – L’Assemblea straordinaria
L’Assemblea in seduta straordinaria:
a) delibera le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
b) decide in ordine allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall’art. 20;
c) delibera sulla proroga della durata dell’organizzazione;
d) nomina il liquidatore.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell’Associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell’Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti,
purché in regola con il pagamento della quota.
Articolo 15 – Il Comitato direttivo
Il Comitato direttivo è composto da 4 (quattro) membri eletti dall’Assemblea tra i propri aderenti. Resterà in carica per 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Comitato direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell’Assemblea.
Le deliberazioni del Comitato direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
Il Comitato direttivo:
a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;
c) redige e presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
d) ammette i nuovi soci;
e) esclude i soci salva successiva ratifica dell’Assemblea ai sensi dell’art. 13 del presente statuto.
Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell’ambito del Comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall’Assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell’ambito del Comitato direttivo stesso).
Articolo 16 – Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte alle autorità, presiede il Comitato direttivo e l’Assemblea.
Il Presidente convoca l’Assemblea dei soci e il Comitato direttivo in seduta ordinaria e straordinaria.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
Articolo 17 – Bilancio
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di marzo deve essere convocata l’Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative.
Il Comitato predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative a un anno e l’Assemblea ordinaria lo approva entro il 31/03 dell’anno successivo, il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell’Associazione 20 giorni prima dalla convocazione dell’Assemblea
affinché i soci possano prenderne visione.
La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
All’Assemblea il Presidente espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso.
Articolo 18 – Rendiconto economico e finanziario
L’Associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare di ogni tipo di entrata.
In materia di finanziamenti, si prevede che l’Associazione può riceverne a diverso titolo, sia che si tratti di donazioni, eredità, contributi statali o provenienti dall’Unione europea, mentre altre entrate possono derivare dalla prestazione della propria attività o dall’erogazione di servizi
convenzionati, o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.
Di ogni entrata deve essere registrata e conservata per tre anni una documentazione scritta.
Ulteriori risorse economiche possono derivare da attività commerciali nei confronti di soci o terzi,
purché finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati dall’ente nello statuto.
Articolo 19 – Modifiche statutarie
Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Ogni modificazione o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.
Articolo 20 – Trasformazione dell’Associazione
Qualora le condizioni economico-patrimoniali lo
permettessero e su richiesta del Presidente e con l’approvazione della maggioranza del consiglio direttivo l’Associazione potrà trasformarsi in FONDAZIONE – ONLUS – perseguendo gli scopi del presente statuto e/o ampliandoli ad altri fini solidaristico-etico-sociali.
Articolo 21 – Scioglimento dell’Associazione
L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
L’Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell’Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.
Articolo 22 – Norme finali
Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
NOTE:
(1) Nello statuto deve essere esplicitamente previsto che:
– le finalità principali delle associazioni vengono
perseguite senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi associati;
– gli eventuali proventi derivanti dalle loro attività non possono essere ripartiti o divisi, neanche indirettamente, fra gli associati;
– ogni eventuale avanzo di gestione deve essere indirizzato a favore di attività istituzionali citate nello Statuto.
La carta dell’Associazione deve inoltre ribadire che i beni o patrimoni risultanti dall’eventuale scioglimento dell’Associazione non possono essere ripartiti tra i soci ma dovranno essere destinati a fini di utilità sociale.
Il suo ordinamento deve ispirarsi a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti i membri, le cariche devono essere elettive, mentre nessun limite all’adesione può essere posto in base a condizioni economiche.
(2) L’articolo 2, comma 1, della legge n. 383/2000 recita: «Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni, costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati».
Sono esclusi da questa definizione i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che si
prefiggono la tutela di interessi economici dei loro associati. Non rientrano nella sfera di applicazione della legge n. 383/2000 nemmeno i circoli privati o le associazioni che pongano per l’adesione condizioni di natura economica o in qualsiasi modo discriminatoria o che contemplino il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, colleghino la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
(3) I soci fondatori hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; la qualifica di socio ha carattere di perpetuità e non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
(4) I soci ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; la loro qualità di soci ordinari è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.
(5) Per poter espletare le attività istituzionali i lavoratori che facciano parte di associazioni hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
f.to:Lucia D'Onofrio;
f.to:Alessandra Martone;
f.to:Pasquale
Picciariello;
f.to:Luca Palma;
Firmato:Sergio Barela, notaio. Sigillo. -
E' copia conforme all'originale, nei miei atti, composta di pagine undici, per gli usi consentiti.
Battipaglia, lì ventinove aprile duemilanove.-